RICONOSCIMENTO FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO.
- Termine procedimentale: 10 GIORNI LAVORATIVI.
Descrizione
Requisiti del richiedente
Per riconoscere il figlio naturale non ancora nato da coppia non coniugata:
Chi effettua la dichiarazione:
la madre od entrambi i genitori. Il riconoscimento successivo del padre è ammesso purché con l'assenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.
Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente.
L’Ufficiale di stato civile rilascia una copia della dichiarazione di riconoscimento al dichiarante.
Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quali sono i requisiti:
I genitori non coniugati non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento oppure devono presentare autorizzazione del Giudice al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile).
Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 16 anni.
Chi effettuata la dichiarazione:
Uno od entrambi i genitori contestualmente
Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori:
devono rendere la dichiarazione e sottoscriverla i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio dopo la nascita
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti a qualsiasi Ufficiale di Stato Civile, per Testamento o per atto pubblico.
Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
Sull'attribuzione del cognome ai minorenni decide il Tribunale dei Minorenni, per i maggiorenni decide il figlio riconosciuto.
Quali sono i requisiti per il riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
La persona da riconoscere come figlio nato fuori del matrimonio non deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio.
E' necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio ricorre al giudice competente.
Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne è necessario il consenso all'attribuzione del cognome paterno.
Per riconoscere il figlio naturale non ancora nato da coppia non coniugata:
I requisiti sono:
certificato medico attestante la gravidanza
aver compiuto 14 anni
Chi effettua la dichiarazione:
la madre od entrambi i genitori. Il riconoscimento successivo del padre è ammesso purché con l'assenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.
Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente.
Documenti da presentare
certificato medico attestante la gravidanza
documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i
L’Ufficiale di stato civile rilascia una copia della dichiarazione di riconoscimento al dichiarante.
Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio al momento della nascita da parte di uno o di
entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quali sono i requisiti:
I genitori non coniugati non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento oppure devono presentare autorizzazione del Giudice al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile).
Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 16 anni.
Chi effettuata la dichiarazione:
Uno od entrambi i genitori contestualmente
Documenti da presentare:
attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i
Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori:
devono rendere la dichiarazione e sottoscriverla i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio dopo la nascita
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti a qualsiasi Ufficiale di Stato Civile, per Testamento o per atto pubblico.
Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
Sull'attribuzione del cognome ai minorenni decide il Tribunale dei Minorenni, per i maggiorenni decide il figlio riconosciuto.
Quali sono i requisiti per il riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
La persona da riconoscere come figlio nato fuori del matrimonio non deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio.
E' necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio ricorre al giudice competente.
Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne è necessario il consenso all'attribuzione del cognome paterno.
Normative di riferimento
D.P.R. N.396/2000 Ordinamento dello Stato Civile Italiano
L. N.219 del 10 dicembre 2012
Cosa fare
Richiesta verbale presso l'ufficio di Stato Civile.