P.O. FESR 2007/2013 - asse II - linea d’intervento 2.4 - az. 2.4.1 - Promozione del risparmio energetico e dell’impiego dell’energia solare nell’edilizia pubblica non residenziale

Scheda di dettaglio

Appalto lavori di efficientamento energetico Scuola per l'infanzia Galilei.

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Chiarimenti

Procedura di gara CIG 6221036150

CHIARIMENTI DEL 22/04/2015

QUESITO PERVENUTO

Con la presente chiediamo chiarimenti sui seguenti punti:

1) l'importo della manodopera riportata a pag 2 del bando pari ad € 142.744,54, non è soggetto a ribasso, pertanto quest'ultimo dovrebbe essere detratto dall'importo soggetto a ribasso riportato sul bando (€ 452.339,06), Vi chiediamo pertanto conferma dell'importo soggetto a ribasso.

2) l'importo della cauzione pari al 2% dell'importo complessivo sul bando è riportato pari ad € 9.046,68, non dovrebbe essere pari ad € 8.897,92?, pertanto Vi chiediamo conferma sull'importo da garantire.

In attesa di Vs celere riscontro considerando l'imminente scadenza porgiamo distinti saluti.

RISPOSTE

1) Il bando di gara indica, al punto 2.2) Entità dell'appalto (pag. 3) «... che, in applicazione del comma 3bis dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e del comma 3 dell'art. 39 del Regolamento, il costo della manodopera è stimato in € 142.744,54, pari al 32,08% dell'importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza (dato rilevabile dall'Allegato 07 – Incidenza manodopera - del Progetto Esecutivo)».

In proposito si rammenta che il citato comma 3-bis dell'art. 82 del Codice, come novellato dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013), stabilisce che «Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, ....».

Si rammenta, inoltre, che il comma 3-bis dell'art. 86 del Codice, prevede che «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte... gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, ...».

Ancora, il successivo comme 3-ter dell'art. 86 del Codice precisa che «Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Conclusioni:

L'importo soggetto a ribasso nell'appalto in oggetto è quello indicato al punto 2.2 del Bando di gara, al netto degli oneri per la sicurezza indiretti, quindi pari a € 444.896,46.

L'impresa, nel formulare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo sopra indicato, è tenuta a dichiarare (come riportato nel Modello C1 allegato al disciplinare di gara) di aver formulato lo stesso ribasso avendo tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato, secondo l'art. 82 comma 3bis del Codice, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre è tenuta a dichiarare l'importo degli "oneri della sicurezza interni".

Quindi il ribasso percentuale indicato in sede di offerta deve essere formulato previa attenta valutazione del costo del personale, che può variare tra i vari operatori economici partecipanti e, pertanto, non è indicato, né altrimenti potrebbe essere, nel bando di gara, che riporta semplicemente l'indicazione dell'incidenza della manodopera, come risultante dal progetto esecutivo approvato e del quale deve necessariamente far parte quale elaborato ai sensi del comma 1, lett. f) dell'art. 33 del Regolamento.

In sede di valutazione delle offerte la S.A., ai sensi dell'art. 86 del Codice, effettuerà le proprie valutazioni al fine di verificare che il ribasso offerto sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza indicato e che risulti congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori.

2) Il bando di gara prevede, al punto 3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, che l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, espressamente riferita all'appalto in oggetto, di € 9.046,68 (Euro novemilaquarantasei/68), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, da prestare, a scelta del concorrente, nelle forme e nei modi di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006...

La citata disposizione normativa stabilisce che la garanzia da allegare all'offerta deve essere pari al 2% del prezzo a base d'asta, intendendo così comprendere nel "prezzo a base d'asta" anche il costo degli oneri della sicurezza, poiché questi sono parte naturale del prezzo complessivo gravante sulla stazione appaltante al pari di tutte le somme da corrispondersi all'appaltatore e che la consueta indicazione a parte degli stessi oneri ha il solo e mero fine di evitare che anche detto costo sia coinvolto nel ribasso da offrire.

In proposito si veda il Parere di Precontenzioso n. 144 del 08/05/2008 AVCP, di cui si riporta di seguito la "massima": «In considerazione dell'importanza che i costi della sicurezza rivestono nell'ambito di un appalto e del successivo contratto, il calcolo del 2% relativo alla cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve essere effettuato sull'importo complessivo dei lavori posto a base d'appalto, ivi compreso l'importo relativo agli oneri di sicurezza».

Si precisa infine, ma non secondariamente, che il bando di gara prevede (pag. 5) che «La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara».

Trepuzzi, 22/04/2015

Il R.U.P.

F.to Arch. Nicola Miglietta

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Data di pubblicazione: 17.04.15
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